In base all’art. 4, del Dlgs 165/1997, al personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco) sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita. Tali aumenti periodici della base pensionabile, incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato, retributivo, misto e contributivo puro e si aggiungono a qualsiasi altro beneficio spettante.
Più semplicemente, sono attribuiti d’ufficio sei aumenti periodici di stipendio del 2,50% ciascuno (calcolati sull’ultimo stipendio percepito). Grazie a questi sei scatti vi è una rivalutazione del 15% della base pensionabile.
Questo aumento viene considerato anche ai fini del calcolo della liquidazione di fine rapporto lavorativo, nei confronti del personale cessato dal servizio per:
– raggiungimento del limite di età;
– inabilità al servizio d’istituto;
– decesso.
Per fare chiarezza, va precisato che la materia per il comparto difesa e sicurezza, è disciplinata dalla Legge 468/1987 (art.1 comma 15 bis), richiamata successivamente dall’art. 4 di cui sopra, e più recentemente dall’art. 1911 del COM (codice ordinamento militare D.lgs. 66/2010).
Per il personale della Polizia di Stato, in particolare, l’art. 6bis del D.L 387/1987, co.1 (modificato con legge 232/1990, art 21, co.1) recita:”Al personale della Polizia di Stato, appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
L’art. 6bis del D.L 387/1987co. 2, recita:“Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.”
Tuttavia l’INPS si è sempre opposta al pagamento dei sei scatti sul TFS al personale collocato in congedo “A DOMANDA” con almeno 55 anni d’età e 35 di servizio utile.
Ma con le sentenze 1232/2019 – 02833/2023 – 2986/2023, il Consiglio di Stato, ha riconosciuto questo diritto anche a coloro che sono cessati a domanda al compimento dei 55 anni di età e contestualmente hanno maturato 35 anni di contributi. Viene stabilito che l’inclusione dei sei scatti stipendiali nell’elenco di quelle voci computabili, ai fini della liquidazione della buonuscita, spetta di diritto anche a quel personale che chiede di essere collocato in quiescenza, a condizione però che questo abbia compiuto almeno i 55 anni di età e raggiunto i 35 anni di contributi.
Cosa sta facendo l’Associazione
Viste le numerose segnalazioni pervenute, relative alla mancata applicazione dei sei scatti stipendiali, l’Associazione ha provveduto a sensibilizzare gli Enti interessati, alla risoluzione delle problematiche in tempi certi.
PER TUTTI GLI ISCRITTI ***IMPORTANTE***
Per tutti coloro che hanno titolo e non hanno beneficiato dei sei scatti stipendiali, l’Associazione sta provvedendo alla predisposizione di un ricorso.