Art.54 comma1 TU 1092/1973

Si tratta di una specificità nell’attività svolta dagli appartenenti al comparto sicurezza, tra i quali rientra anche la Polizia di Stato, che, sebbene ad ordinamento civile dalla riforma del 1 aprile 1981, di fatto svolge le stesse mansioni. Questa specificità si traduce nell’applicazione sulla quota retributiva

della più favorevole aliquota al 2,44% rispetto a quella del 2,33% applicata ai dipendenti pubblici civili ed erroneamente anche al personale della Polizia di Stato in quiescenza. 

Una delle prime problematiche che l’Associazione ha riscontrato tra i propri iscritti, in pensione prima del 31/12/2021, è la mancata applicazione dell’art. 54 comma 1 TU 1092/1973.

Infatti, è emerso che i poliziotti in quiescenza e titolari di pensione liquidata con il sistema misto; per la parte retributiva maturata al 31.12.1995, vedono ancora oggi applicato alla loro pensione, il coefficiente di rendimento previsto dallo art. 44 del DPR 1092/1973 e non quello più favorevole di cui all’art. 54 comma 1 del TU 1092/1973, così come previsto dalla legge di bilancio 234/2021. Conseguentemente, i pensionati della Polizia di Stato, non hanno percepito gli arretrati sui ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.

Inoltre l’INPS, ha diramato diverse circolari ove chiarisce di non riconoscere ai medesimi, l’aliquota di rendimento annua del 2,44% sulle quote retributive delle pensioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 503/1992, da applicare ai ratei pensionistici degli ultimi cinque anni. Tale diritto, invece, è riconosciuto alle Forze di polizia ad ordinamento militare e, da poco, anche al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Da tutto ciò, ne deriva che per tutti quei pensionati della Polizia di Stato, che sono andati in quiescenza antecedentemente al 31.12.2021, avendo maturato una retribuzione contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995; con il sistema misto, gli viene riconosciuta l’aliquota al 2,44% solo a partire dal 1° gennaio 2022. Invece a tutti gli appartenenti alle altre Forze di polizia, che hanno maturato la stessa contribuzione, l’INPS ricalcola la pensione dalla data della loro quiescenza.

Facciamo un esempio

un pensionato appartenente ad una Forza di polizia militare e uno alla Polizia di Stato andati in quiescenza nel 2019 ( quindi prima del 31.12.2021); al primo verrà rideterminata la pensione, con aggiornamento dell’aliquota del 2,44%, dal giorno di pensionamento fino ad oggi e con tutti gli arretrati, al secondo verrà rideterminata la pensione solo dal 1° gennaio 2022. Quindi, la Legge di bilancio 234/21, è retroattiva solo per le Forze di polizia ad ordinamento militare compresi i Vigili del Fuoco.

Nella regola generale, le norme giuridiche non hanno effetto retroattivo e la norma stessa dispone solo per il futuro, cioè dal giorno successivo dell’entrata in vigore, con qualche eccezione. Tuttavia, in questo caso specifico, l’INPS reinterpretando la norma, l’ha resa retroattiva solo per una certa categoria di pensionati e discriminatoria per altri.

Riassumendo: restano discriminati e danneggiati i pensionati col sistema misto della Polizia di Stato, in quiescenza prima del 31.12.2021, che avevano un’età contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995; infatti per ogni anno di questi contributi, viene applicata l’aliquota al 2,33% e solo a partire dal 1.1.2022 l’aliquota sale al 2,44%. Danneggiati e discriminati, quindi la normativa ha bisogno di essere rivista.

Iniziative Intraprese

L’Associazione ha preso atto della situazione degli iscritti, e vista anche la posizione assunta dall’INPS e dall’Avvocatura dello Stato, nell’audizione presso la Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale della Puglia nel novembre 2021 a seguito del ricorso presentato da due poliziotti; dalla quale si evince che per l’INPS l’applicazione del 2,44% non spetta perché la Polizia di Stato è stata privatizzata mentre per l’Avvocatura tale applicazione sarebbe disastrosa per le casse dello Stato; si è mossa agendo su diversi piani:

-ha presentato una denuncia presso la Corte Europea di Strasburgo per discriminazione;

– ha organizzato sit in di protesta presso la sede INPS di Napoli via dei Guantai il 19 giugno 2023 e la sede generale INPS di Roma Via Ciro il Grande il 19 luglio 2023. In entrambi i casi, una delegazione dell’Associazione è stata ricevuta da Funzionari dell’Ente, ai quali è stata esposta la problematica attuale, connessa alla mancata applicazione del citato art. 54 a partire dall’anno 2022.

COSA POSSONO FARE GLI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE

Coloro i quali sono andati in pensione prima del 31/12/21, possono presentare all’INPS un ricorso in autotutela per interrompere la prescrizione (QUI il modello da scaricare e inviare con Pec o raccomandata).

Pubblicazione “Figli di un Dio Minore” per chi volesse approfondire, a cura del Commissario Capo in quiescenza, Giuseppe Lentini

f.a.q.

E’ la Prefettura ad applicare il beneficio previsto dall’art. 54?2023-08-06T08:31:55+00:00

No, l’applicazione spetta soltanto all’INPS.

Sono andato molto prima del 2020, mi spetta lo stesso l’applicazione dell’Art. 54?2023-08-06T08:31:59+00:00

LA RISPOSTA È SI

Sono andato in pensione nel 2020: mi spetta l’applicazione dell’art. 54?2023-08-06T08:32:03+00:00

LA RISPOSTA È SEMPRE SI

Di |2023-08-14T18:31:45+00:00Maggio 11th, 2023|Categorie: News, Pensioni|Tag: , |Commenti disabilitati su Art.54 comma1 TU 1092/1973

Condividi questa Storia, Sceglie la tua piattaforma!

Scritto da:

Torna in cima